costo pratica dia

La DIA, Denuncia di Inizio Attività, è un atto amministrativo utilizzato principalmente, come documentazione unica, fino al luglio 2010, per la dichiarazione dell’inizio di numerosi interventi edilizi, tra cui la ristrutturazione di appartamenti con modifica della distribuzione interna. 

Nel 2010 la DIA è stata sostituita quasi completamente dalla SCIA, ovvero segnalazione certificata di inizio attività. La DIA continua ad esistere ancora oggi, mentre in passato era usata dagli uffici tecnici dei Comuni per snellire i procedimenti relativi alle pratiche urbanistiche.   

Le origini della DIA risalgono al 1985 con la legge 47, famosa perché introduceva il primo condono edilizio. 

La legge, all’art. 26, individuava uno strumento normativo utile a coloro che avessero voluto realizzare opere interne, grazie alla presentazione al Comune di una relazione asseverata da un tecnico abilitato. 

Nel 2001, con l’emanazione del Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/01, viene inserita la Denuncia di Inizio Attività (DIA) negli articoli 22 e 23, che definiscono quali sono gli interventi permessi e qual’è la procedura che la disciplina.

Oggi, è stata eliminata la DIA nel Testo Unico dell’Edilizia, ma nonostante l’entrata in vigore da più di un anno della SCIA, però, c’è da registrare che molti comuni continuano a pretendere la D.I.A., anche se non si capisce per quale fondamento giuridico, denotando le difficoltà logistiche in cui versano molti uffici tecnici italiani.

Essendo in molti comuni, ancora un documento fondamentale, quanto costa richiederlo?

La Dia non solo prevede un iter più lungo, ma è soggetta anche a costi maggiori rispetto alla Scia. Inoltre l’importo dovuto dipende anche dalla metratura dell’immobile oggetto dei lavori stessi

Se in media una SCIA costa circa 250 euro, indipendentemente dalla metratura, avendo carattere fisso, con la DIA troviamo un range di costi che va da una media di 400 euro a circa 1000 euro, sempre tenendo presente che ci sono delle differenze che vanno da un Comune ad un altro.

Prezzi.info non ti garantisce solo un valido servizio di informazione, ma collabora con i migliori professionisti, presenti su tutto il territorio nazionale, al fine di offrirti un servizio chiaro, serio, affidabile e sempre in linea con le nuove normative in vigore. 

Contattaci per maggiori informazioni e per un preventivo gratuito e senza impegno, a tutto il resto penseremo noi!

Differenze tra DIA e SCIA

La sostanziale differenza tra DIA e SCIA, è per il fatto che con la prima si comunicava direttamente al Comune solo l’intenzione di iniziare i lavori di manutenzione straordinaria, mentre con la seconda, si ha la possibilità di iniziare immediatamente i lavori di ristrutturazione. 

Quindi, con la DIA, si presenta tutta la documentazione all’Ufficio Tecnico del Comune in cui si trova l’immobile da sottoporre ai lavori, si devono aspettare poi 30 giorni per l’inizio, ovvero il tempo necessario per la verifica dell’ammissibilità dei lavori di costruzione o manutenzione, indicati nella domanda stessa. 

L’unica caratteristica identica in entrambe le documentazioni, è la necessità di avvalersi della consulenza di un tecnico abilitato, oltre a dover indicare la ditta interpellata per l’esecuzione dei lavori stessi.

Infine, un’ulteriore differenza significativa, è che con la SCIA, al termine dei lavori, sarà necessaria una semplice dichiarazione di fine dei lavori, mentre con la DIA si deve presentare anche il certificato di Collaudo.

Presentazione DIA: come si fa?

Ingegneria - Ingegneria Civile

Come per tutte le documentazioni edilizie, è necessario per la stesura della denuncia, un tecnico abilitato, come architetti, geometri o ingegneri. 

Nella documentazione va allegato un progetto, dove sia visibile la situazione presente e la situazione futura; la relazione tecnica deve contenere le opere che andranno fatte, compresi i riferimenti normativi locali e regionali e una certificazione del progettista, che si assume la responsabilità della conformità del progetto a livello urbanistico e strumentale.

Una volta consegnata allo sportello comunale, la DIA si ritiene approvata dopo 30 giorni dalla data di protocollo e si possono iniziare le opere edilizie. In base al DPR 380 del 2011 articolo 23 comma 6 si può presentare impedimento inibitorio entro il termine di 30 giorni, trascorso il quale si possono applicare solamente eventuali sanzioni ma non più l’impedimento all’esecuzione dei lavori, che vanno eseguiti non prima di 30 giorni, non oltre un anno e dovranno concludersi entro tre anni. 

La DIA quindi, si caratterizza per il cosiddetto silenzio-assenso, che prevede automaticamente l’accettazione della pratica, se l’ufficio tecnico non si esprime entro i 30 giorni richiesti. 

Per 10 anni dalla presentazione della DIA il Comune può effettuare dei controlli e, nel caso rilevi delle difformità rispetto alla legge in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori, può richiedere la demolizione dell’edificio o il ripristino completo allo stato precedente.